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Legge Massaggiatore e operatore della salute 7799 06/07/2006 Identificativo Atto n. 751 DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO APPROVAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO DI "MASSAGGIATORE E OPERATORE DELLA SALUTE", IN ATTUAZIONE DELL'ART.1, COMMA 2, DELLA LEGGE 43/2006 "DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROFESSIONI SANITARIE INFERMIERISTICHE, OSTETRICA, RIABILITATIVE, TECNICO-SANITARIE E DELLA PREVENZIONE E DELEGA AL GOVERNO PER L'ISTITUZIONE DEI RELATIVI ORDINI PROFESSIONALI"; IL DIRETTORE GENERALE VISTO l’art. 117, 3 comma, della Costituzione che stabilisce la competenza concorrente tra Stato e Regioni in materia di professioni; RICHIAMATA la giurisprudenza della Corte Costituzionale, in particolare le sentenze 355/2005, 424/2005, 40/2006, 153/2006, da cui si evince che: - “l’individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e ordinamenti didattici, è riservata alla legislazione statale, con riferimento specifico alle professioni sanitarie”; - “l’individuazione delle professioni, per il suo carattere necessariamente unitario, è riservata allo Stato, rientrando nella competenza delle Regioni la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale”; EVIDENZIATO che la giurisprudenza della Corte è orientata ad una interpretazione estensiva del temine “professioni”, ampliando la sfera di competenza statale dalla istituzione esplicita di una figura professionale anche all’organizzazione di corsi di formazione finalizzati all’acquisizione delle competenze specifiche per quella figura; RICHIAMATA ad integrazione ed in evoluzione la legge n. 43/2006 “Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione e delega al Governo per l’istituzione dei relativi ordini professionali”; VISTO, in particolare, l’art. 1, comma 2, della suddetta legge, che riconosce la competenza delle Regioni nell’individuazione e formazione dei profili di operatori di interesse sanitario non riconducibili alle professioni sanitarie come definite nel comma 1 dello stesso articolo; RILEVATO quindi che la Regione ha competenza nell’individuare percorsi formativi che, attraverso la definizione di profili caratterizzanti l’acquisizione di competenze ed obiettivi formativi, consentono la formazione di peculiari figure di operatori di interesse sanitario che possono operare nel mercato del lavoro; PRECISATO ancora che tale competenza regionale si esplica al di fuori dell’ambito delle professioni sanitarie, come definite e disciplinate nella stessa legge 43/2006; VALUTATO necessario ed opportuno pervenire alla individuazione dei profili qualificanti la figura dell’operatore di interesse sanitario che, in sostituzione della figura del “massaggiatore-massofisioterapista”, ne riconfiguri le competenze e gli obiettivi di formazione; PRESO ATTO del richiamato quadro normativo, la Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro, d’intesa con la Direzione Generale Sanità, ha definito, in attuazione dell’art. 1, comma 2, della Legge 43/2006, il percorso formativo di “Massaggiatore e operatore della salute”, come definito nell’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, individuandone denominazione, competenze ed obiettivi della formazione di questo operatore di interesse sanitario; RILEVATO che il suddetto percorso formativo rientra nel sistema regionale della formazione professionale nel rispetto delle disposizioni generali di cui alla normativa vigente nonché delle puntuali prescrizioni di cui all’allegato A del presente atto; EVIDENZIATA la problematicità emersa in relazione ai corsi biennali per “massaggiatore-massofisioterapista”, come evidenziato nella Deliberazione della Giunta regionale n. 2401 del 27 aprile 2006, che tra l’altro ha dato mandato alla Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro di individuare le competenze ed il titolo di un operatore che si collochi nell’ambito del mantenimento del benessere e della salute, ma al di fuori dell’ambito sanitario, in attuazione dell’art. 1, comma 2, della legge 43/2006; CONSIDERATO che il progetto formativo del corso biennale per “massaggiatore - massofisioterapista” iniziato nel 2005 presso l’operatore “Centro Studi Superiori srl” di Bergamo, la cui prima annualità si è conclusa, condivide in gran parte e significativamente gli obiettivi formativi del nuovo percorso di “Massaggiatore e operatore della salute”; EVIDENZIATO che il percorso formativo di “Massaggiatore e operatore della salute”, di cui all’allegato A del presente atto, consente di rimodulare in coerenza con i propri obiettivi formativi e le peculiari competenze il progetto biennale suddetto, oggi non più riconoscibile, come da motivazioni esplicitate nella deliberazione della Giunta regionale surrichiamata; VALUTATO conseguentemente opportuno, da parte della DG Istruzione, Formazione e Lavoro, d’intesa con la DG Sanità, per il biennio iniziato nel 2005 presso l’operatore “Centro Studi Superiore Srl” di Bergamo, consentire la prosecuzione del percorso nella seconda annualità, convertendolo in quello di “massaggiatore e operatore della salute”, assumendone conseguentemente gli standard formativi e gli obiettivi specifici; VALUTATO ancora opportuno ai fini della tutela degli allievi che frequentano il suddetto corso, ed esclusivamente per questo, consentire che l’attestato rilasciato al termine di tale percorso sia definito come “Massaggiatore e operatore della salute conseguito in seguito alla frequenza del corso attivato nel 2005 per massaggiatore massofisoterapista”; ACQUISITA l’intesa con la Direzione Generale Sanità sia in relazione al nuovo percorso formativo di “Massaggiatore e operatore della salute”, come definito nell’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, sia in relazione alla ‘rimodulazione’ del corso biennale attivato nel 2005 per massaggiatore massofisioterapista” dall’operatore “Centro Studi Superiore Srl” di Bergamo con conseguente acquisizione da parte degli allievi dell’attestato di “Massaggiatore e operatore della salute conseguito a seguito di frequenza del corso attivato nel 2005 per massaggiatore massofisioterapista”; RICHIAMATA la legge regionale del 23 luglio 1996 n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare il combinato disposto degli articoli 2, 3 e 17 che pongono in capo alla dirigenza la competenza ad emanare gli atti di gestione che non comportino scelte caratterizzate da discrezionalità politica; VISTA la DGR n. VIII/207 del 27 giugno 2005 relativa al II provvedimento organizzativo della Giunta regionale VIII Legislatura; DECRETA 1. di approvare, in attuazione dell’art. 1, comma 2, della Legge 43/2006, il percorso formativo di “Massaggiatore e operatore della salute”, come definito nell’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, in ordine alla individuazione della denominazione, delle competenze e degli obiettivi della formazione per il conseguimento del titolo di operatore di interesse sanitario; 2. di disporre, specificamente ed esclusivamente, che gli allievi del corso biennale per “massaggiatore - massofisioterapista” iniziato nel 2005 presso l’operatore “Centro Studi Superiori srl” di Bergamo e giunto al termine della prima annualità, possano continuare il percorso formativo come seconda annualità del percorso di “Massaggiatore e operatore della salute”, assumendone di conseguenza gli obiettivi specifici e gli standard formativi, ad esclusione dei requisiti di ammissione degli allievi; 3. di stabilire che l’attestato rilasciato esclusivamente al termine del biennio di cui al punto 2 è definito come “Massaggiatore e operatore della salute conseguito a seguito di frequenza del corso attivato nel 2005 per massaggiatore massofisioterapista”; 4. di trasmettere il presente atto all’operatore “Centro Studi Superiori srl” di Bergamo per gli adempimenti di conseguenza; 5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURL. Il Direttore Generale - Roberto Albonetti - |
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